FOCUS:
Rapporti finanziari tra il Comune e
le società pubbliche in liquidazione
di Tessaro Tiziano
Consigliere Corte dei conti
Sezione controllo Emilia-Romagna e componente Sezioni riunite
ABSTRACT:
Il parere affronta il tema dei rapporti finanziari tra il Comune e le società pubbliche in liquidazione e le possibilità di soccorso finanziario da parte degli enti partecipanti nell’assetto normativo delineato, da un lato, dagli artt. 2325 e 2462 cod. civ. e, dall’altro, dagli artt. 14, c. 5 e 21 del TUSP. Il parere rammenta, in particolare, i limiti all’intervento finanziario delle amministrazioni partecipanti qualora la società partecipata registri per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, salva la ricorrenza delle condizioni derogatorie che, per contro, tale intervento consentano (art. 14, c. 5).Il fatto che sia previsto l’accantonamento di appositi fondi, da parte del socio, in caso di risultato di esercizio negativo della partecipata (art. 21), dimostra come il sistema sia chiaramente finalizzato alla dinamica salvaguardia degli equilibri finanziari ,non comportando tuttavia l’automatico obbligo di ripiano delle perdite o l’assunzione dei debiti della partecipata, poiché gli accantonamenti ex art. 21 Tusp non hanno eliso i limiti al soccorso finanziario, né tantomeno la stringente necessità della dimostrazione da parte del socio, in caso di soccorso finanziario, della sussistenza di un particolare interesse a coltivare la società partecipata, sotteso, in particolare, alla capacità della stessa di ritornare in bonis.
Con riguardo, pertanto, all’accollo di debiti già maturati da una società partecipata, in presenza della intervenuta decisione dell’ente di dismissione e di messa in liquidazione della stessa, viene meno non solo l’obbligo di accantonamento ex art. 21, ma, attesa l’impossibilità di continuità aziendale, non può nemmeno darsi luogo ad un soccorso finanziario, non ricorrendo le condizioni previste dall’art. 14 Tusp per la dimostrata evidenza del venir meno della sua mission istitutiva.
Il parere sottolinea altresì che l’eventuale decisione dell’ente di procedere al soccorso finanziario, ove non sussistano i presupposti ex artt. 14, c. 5 e 21 Tusp, evidenzierebbe una palese ,intrinseca contraddizione rispetto alla precedente determinazione dismissiva (la cui importanza e centralità in ottica programmatoria è principio consolidato nella giurisprudenza contabile) che vizierebbe irrimediabilmente sotto il profilo funzionale e della legittimità il provvedimento di intervento finanziario.
IN ALLEGATO, IL FOCUS DI DETTAGLIO:
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