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🔴COVID-19
✅UNA FAQ AL GIORNO:
LE OPERE PUBBLICHE
📌Con riferimento alla possibilità di eseguire lavori di impianti elettrici compresi nel codice ATECO 43.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE, tali lavori sono possibili in qualunque situazione all'interno di una opera pubblica, anche se non rappresentano la lavorazione principale?
📎Il DPCM 22 marzo 2020 dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle elencate nell’apposito allegato – nel quale vengono individuate con il relativo codice ATECO (art. 1, comma 1, lett. a), nonché di quelle esplicitamente menzionate nel testo del provvedimento. Ora, al fine di valutare se sussiste o meno un temporaneo divieto di svolgimento delle diverse attività, occorrerebbe valutare se queste ultime siano ricomprese nel novero delle attività espressamente richiamate all’interno del DPCM. Nello specifico, deve trattarsi di attività (per quanto riguarda, nel particolare, il settore dei lavori pubblici):
✅riconducibili ai codici ATECO richiamati dall’allegato al decreto, ovvero
✅funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese e attività che erogano servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva ammessa (art. 1, comma 1, lett. d), ovvero
✅aventi ad oggetto l’esercizio di impianti a ciclo produttivo continuo, anche in tal caso previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva (art. 1, comma 1, lett. g).
📎Pertanto, se tale corrispondenza sussiste, l’attività è consentita; diversamente, dovrà essere sospesa.
Nessun’altra valutazione sembra essere richiesta dalla lettera testuale del provvedimento. Con particolare riferimento agli appalti pubblici di lavori, non pare doversi effettuare ulteriori valutazioni relative, ad esempio, all’incidenza effettiva di ogni singola categoria di lavorazione sull’importo complessivo dell’affidamento.
📎Si rammenta, per completezza, che la classificazione ATECO allegata al decreto fa riferimento alla descrizione dell’oggetto della produzione, e non al soggetto produttore. Pertanto, oggetto di valutazione dev’essere non già l’attività tipica svolta dall’operatore economico (ossia, quella riferibile al codice ATECO indicato nell’atto di iscrizione nel Registro delle imprese), bensì quella realizzata in concreto dall’impresa all’interno di ogni singolo cantiere.
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✅UNA FAQ AL GIORNO:
LA FISCALITA' NELLE OPERE PUBBLICHE
📌le aziende che vantano crediti commerciali nei confronti della PA a cui sono state già notificate cartelle e che al 7 marzo 2020 sono in regola con il pagamento delle rate e comunque non hanno carichi fiscali pendenti, potranno, a partire dal 17 marzo 2020 ricevere senza blocchi o impedimenti le somme dovute dagli Enti pubblici debitori?
📌 le aziende del cd. "cratere sismico" che vantano crediti commerciali nei confronti della PA, che hanno beneficiato fino al 31 dicembre 2019 della sospensione, introdotta dall’articolo 11, comma 2, del Decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45 e che al momento non hanno ancora ricevuto "intimazioni di pagamento", potranno, a partire dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto n. 18/2020) ricevere senza blocchi o impedimenti le somme dovute dagli Enti pubblici debitori?
📌le aziende che vantano crediti commerciali nei confronti della PA a cui sono state già notificate cartelle ed "intimazioni di pagamento" e che sono in attesa delle determinazioni dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione a seguito di richiesta di rateizzazione, potranno, a partire dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto n. 18/2020) ricevere senza blocchi o impedimenti le somme dovute dagli Enti pubblici debitori?
📎In generale, le aziende che, a seguito di verifica da parte della PA, risultino regolari dal punto di vista fiscale, potranno ricevere i pagamenti (il procedimento di verifica è telematico e può essere quindi espletato ordinariamente anche in questo periodo di chiusura degli uffici dell'Agenzia Riscossione).
📎In caso di rateazione delle somme iscritte a ruolo, ai fini della regolarità fiscale, è necessario che il piano sia stato accordato e che l'azienda sia regolare nel pagamento delle rate.
📎La sola istanza di rateazione non è, pertanto, sufficiente per poter considerare l'impresa fiscalmente in regola.
📎In ogni caso, anche in questo periodo di sospensione delle attività d'accertamento, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione esamina e fornisce regolare risposta alle istanze di dilazione avanzate dai contribuenti.
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✅UNA FAQ AL GIORNO:
LE CONSULTAZIONI ELETTORALI
📌Come saranno normate le prossime scadenze elettorali, in ragione dell'emergenza sanitaria?
📎E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge 20 aprile 2020, n.26, che introduce disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020. La normativa rimodula nel seguente modo i termini per le tornate elettorali.
📎Per quanto riguarda le elezioni suppletive per il Senato e la Camera, il termine per lo svolgimento delle elezioni per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio prossimo è fissato in 240 giorni, rispetto ai 90 previsti dalla normativa vigente.
📎In merito alle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e circoscrizionali, limitatamente all’anno 2020, il turno annuale ordinario si terrà in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre. Lo stesso termine è previsto anche per i comuni e le circoscrizioni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si sono verificate entro il 27 luglio 2020.
📎Il decreto stabilisce, inoltre, che gli organi elettivi regionali a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durino in carica 5 anni e 3 mesi e che le elezioni si svolgano nei 60 giorni successivi a tale termine o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.
📌Per quanto riguarda le elezioni già indette, è prevista una disciplina normativa particolare?
📎Si, infatti il provvedimento prevede che le consultazioni elettorali possano essere rinviate di non oltre 3 mesi, anche se già indette, in considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da Covid-19.
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